Corte di cassazione, ordinanza 7 maggio 2015 n. 9185 – Anche le società a prevalente capitale pubblico svolgenti attività industriali devono pagare i contributi per CIG e mobilità.

7 Maggio 2015

L’aliquota ridotta stabilita per i contributi per assegni familiari dalla legge n. 335/1995 non si applica ai dipendenti iscritti all’INPDAP

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Con ambedue le massime, la Corte conferma la propria consolidata giurisprudenza, secondo la quale: 1) l’esenzione dai contributi CIG e mobilità, stabilita dalla legge, riguarda unicamente le imprese gestite direttamente dall’ente pubblico, anche attraverso società a capitale interamente pubblico, ma non anche le società a capitale misto, che se a prevalente partecipazione pubblica; 2) l’applicazione dal 1° gennaio 1996 di una aliquota ridotta per i contributi CUAF fu stabilita dall’art 3, comma 23° della L. n. 335/1996 unicamente per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti dell’INPS, in connessione col contestuale aumento dei contributi al medesimo Fondo e non si applica pertanto ai lavoratori che non versano contributi a tale Fondo, come gli allora iscritti all’INPDAP.
Sezione previdenza