Corte di cassazione, ordinanza 8 giugno 2021 n. 15947
Nulla la conciliazione tra le parti in ordine ai danni pensionistici da omissione contributiva se i contributi non sono ancora prescritti.
Il caso esaminato dalla Corte è quello di un lavoratore che aveva concluso privatamente con il datore di lavoro una conciliazione riguardante alcune pretese retributive e il risarcimento danno pensionistico per omissioni contributive e poi aveva promosso l’azione giudiziale per formalizzare tale accordo. La Corte ricorda, in proposito, che il presupposto per poter richiedere ex art. 2116, 2° comma cod. civ. i danni conseguenti a un’omissione contributiva è costituito dal perfezionamento dei requisiti per l’accesso alla prestazione previdenziale e postula l’intervenuta prescrizione dei contributi omessi, che consolida la perdita previdenziale. Poiché nel caso di specie i contributi omessi non erano prescritti al momento della conciliazione, non era comunque ancora maturato alcun danno pensionistico da risarcire.