Corte di cassazione, ordinanza 8 settembre 2020 n. 18659
Indennizzabile anche l’infortunio “in itinere” alla fine di un permesso.
In giudizio agivano, per ottenere dall’INAIL le prestazioni superstiti, la moglie e i figli di un lavoratore deceduto per un incidente stradale occorsogli lungo il percorso da casa al posto di lavoro, mentre rientrava dopo un permesso per motivi personali. Mentre l’INAIL sosteneva che il permesso avrebbe interrotto ogni nesso causale con il lavoro, la Corte viceversa esclude una tale interruzione, riconducendo la vicenda al principio secondo il quale l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere è esclusa unicamente nel caso in cui il lavoratore, per ragioni o impulsi personali, abbia deviato dal normale percorso casa – lavoro, ponendosi così in una situazione di rischio elettivo. – Sezione: previdenza