Corte di Cassazione, ordinanza del 1° febbraio 2023, n. 3006
Il ricorso per il ripristino della pensione di inabilità revocata dall’INPS non deve essere preceduto da una domanda amministrativa.
La Corte d’appello aveva dichiarato l’improponibilità della domanda giudiziale di ripristino della pensione di inabilità, presentata da un cittadino al quale l’INPS aveva revocato la prestazione per carenza del requisito sanitario, in ragione del fatto che il ricorso non era stato preceduto dalla domanda amministrativa all’ente previdenziale. La Cassazione annulla senza rinvio la decisione dei giudici di merito, rilevando come la stessa risulti ispirata a un orientamento interpretativo che deve considerarsi definitivamente superato a seguito della sentenza a Sezioni Unite n. 14561/22 (in Newsletter Wikilabour.it n. 10/2022), che ha formulato il principio generale secondo cui, in tema di invalidità civile, ai fini della proponibilità dell’azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità, non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa.