Corte di cassazione penale, sentenza 8 ottobre 2015 n. 40350 – La depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali delegata al Governo dalla L. 28.04.2014 n. 67 non opera dalla data di entrata in vigore della legge ma da quella dell’eventuale decreto delegato.

8 Ottobre 2015

L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non ricorre in caso di mancato versamento delle ritenute previdenziali relative a cinque mesi di rapporto di lavoro.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La legge indicata delega il Governo a emanare entro 18 mesi un decreto delegato per depenalizzare l’omesso versamento delle ritenute previdenziali non eccedente il limite complessivo di 10.000,00 euro. In giudizio, l’imputato aveva invocato tale depenalizzazione nonostante non fosse stato ancora emanato il decreto delegato. Secondo la Corte, viceversa ciò non è possibile in considerazione del fatto che il Governo potrebbe sempre decidere di non dare attuazione alla delega.
Con la seconda affermazione, la Corte valorizza il profondo significato sociale del versamento dei contributi trattenuti al lavoratore per la costituzione della sua posizione previdenziale, al fine di escludere la ricorrenza dell’esimente della non punibilità per la particolare tenuità del fatto. – Sezione: previdenza