Corte di cassazione, sentenza 1° ottobre 2015 n. 19635

1 Ottobre 2015

Ancora sulla “portabilità” dei contributi di ogni tipo di previdenza complementare.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La sezione lavoro della Cassazione si adegua alla sentenza n. 477/2015 delle sezioni unite (vedila al n. 3 della Newsletter di quest’anno), che, affermando la portabilità (riscatto o trasferimento ad altra forma di previdenza complementare) di tutti i contributi di ogni forma di previdenza complementare, aveva risolto il contrasto di orientamenti interno alla sezione lavoro della Corte, ove alcuni collegi ritenevano che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro (cui sia connessa l’iscrizione ad un fondo di previdenza complementare) prima del raggiungimento dei requisiti per la maturazione di una pensione complementare, gli interi contributi versati fossero riscattabili o trasferibili ad altra forma di previdenza complementare solo se il fondo di provenienza fosse a capitalizzazione individuale, mentre nel caso di fondi a ripartizione o a capitalizzazione collettiva fossero “portabili” solo i contributi versati dal lavoratore e non quelli versati dal datore
Sezione: previdenza