Corte di cassazione, sentenza 10 gennaio 2022 n. 451
Non consentito al giudice arrotondare la percentuale di danno indennizzabile dall’INAIL.
Nel giudizio di una lavoratrice nei confronti dell’Inail diretto al riconoscimento dell’origine professionale della malattia contratta in quindici anni di assegnazione a una mansione morbigena nonché al riconoscimento del diritto all’indennizzo, il consulente nominato dal giudice per valutare il grado di lesione dell’integrità psicofisica della lavoratrice, lo aveva accertato nella misura 15,75%. A seguito di tale valutazione, il giudice adìto aveva arrotondato il danno alla percentuale del 16 %, in base a presunte prassi correnti. La sentenza è stata cassata dalla Corte, perché viola il nuovo sistema di liquidazione del danno stabilito dall’art. 13 della legge n.38/2000, secondo cui le percentuali di danno superiori al 6% e inferiori al 16% comportano la liquidazione di un capitale, mentre quelle superiori l’attribuzione di una rendita vitalizia.