Corte di cassazione, sentenza 10 gennaio 2022 n. 451

10 Gennaio 2022

Non consentito al giudice arrotondare la percentuale di danno indennizzabile dall’INAIL.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel giudizio di una lavoratrice nei confronti dell’Inail diretto al riconoscimento dell’origine professionale della malattia contratta in quindici anni di assegnazione a una mansione morbigena nonché al riconoscimento del diritto all’indennizzo, il consulente nominato dal giudice per valutare il grado di lesione dell’integrità psicofisica della lavoratrice, lo aveva accertato nella misura 15,75%. A seguito di tale valutazione, il giudice adìto aveva arrotondato il danno alla percentuale del 16 %, in base a presunte prassi correnti. La sentenza è stata cassata dalla Corte, perché viola il nuovo sistema di liquidazione del danno stabilito dall’art. 13 della legge n.38/2000, secondo cui le percentuali di danno superiori al 6% e inferiori al 16% comportano la liquidazione di un capitale, mentre quelle superiori l’attribuzione di una rendita vitalizia.