Corte di cassazione, sentenza 10 luglio 2017 n. 16997

10 Luglio 2017

L’indennità di disoccupazione spetta anche nei periodi di allontanamento dell’interessato dall’Italia.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso esaminato l’INPS, in base al principio di territorialità della previdenza in questione, sosteneva che l’indennità non era dovuta ad un senegalese nel periodo di tre mesi in cui questi si era recato nel Paese di origine. La Corte ribadisce il carattere della territorialità del sistema di sicurezza sociale, che per ogni istituto che lo compone è assicurato da precise disposizioni di legge dirette a conciliare le diverse esigenze in gioco. Rileva pertanto che, per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione, la legge italiana ancora la fruizione del beneficio unicamente al rispetto da parte dell’interessato delle norme sul controllo della disoccupazione, presentandosi in caso di convocazione da parte del servizio competente e non rifiutando un’offerta di lavoro adeguata. Poiché il fruitore dell’indennità non si era reso inadempiente ad alcuna di tali prescrizioni, i giudici gli hanno dato ragione.
Sezione: previdenza