Corte di cassazione, sentenza 10 maggio 2024 n. 12833
Omissione contributiva e prova scritta per la rendita vitalizia INPS.
Com’è noto, l’art. 13 della l. n. 1338/1962 prevede la possibilità, per il datore di lavoro che abbia omesso di versare i contributi previdenziali e questi siano ormai prescritti, di chiedere all’INPS di costituire per il lavoratore una rendita vitalizia equivalente alla parte di pensione perduta, versando la relativa riserva matematica. Se il datore non provvede, può sostituirsi il lavoratore, che (come del resto il datore) deve fornire prova scritta di data certa dell’esistenza e durata del rapporto nonché della retribuzione. Con sentenza del 1989, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma, nella parte in cui richiede la prova scritta, anziché altri mezzi, anche per la effettiva prestazione durante il rapporto e per la retribuzione. In un giudizio in cui la Corte d’appello aveva respinto la domanda di costituzione della rendita vitalizia di un lavoratore perché, pur essendo stati provati per iscritto l’inizio e il termine del rapporto di lavoro, era mancata la prova (orale) dell’effettiva prestazione durante tutto il periodo, la Cassazione. accogliendo il ricorso del lavoratore, interpreta la norma, nel suo significato attuale, nel senso che, salvo il caso che si accerti la fittizietà dei documenti, la prova scritta dell’esistenza e della durata del rapporto esime da ogni prova circa il concreto svolgimento dell’attività lavorativa.