Corte di cassazione, sentenza 10 marzo 2017 n. 6306

10 Marzo 2017

Non spetta ai superstiti la componente “danno biologico” della rendita INAIL.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La coniuge di un lavoratore deceduto dopo una malattia professionale per la quale aveva ricevuto dall’Inail una rendita vitalizia comprensiva del “danno biologico”, aveva lamentato in giudizio di avere ricevuto dall’Ente la rendita superstiti priva di tale componente. La Corte conferma l’infondatezza della richiesta, attraverso un’analisi sistematica del quadro normativo di riferimento, nella sua evoluzione nel tempo, effettuata anche alla luce delle sentenze costituzionali intervenute per sollecitare l’inclusione del danno biologico nella base di calcolo dell’indennità vitalizia. Resta comunque ferma la possibilità per il coniuge superstite di ottenere il risarcimento del danno biologico in via civilistica, direttamente dal datore di lavoro responsabile dell’evento lesivo: sia iure successionis (il c.d. danno differenziale eventualmente non ancora risarcito all’assicurato) sia iure proprio (danno alla salute causato dal decesso del congiunto).
Sezione: previdenza