Corte di cassazione, sentenza 10 novembre 2016 n. 22936

10 Novembre 2016

Nel part-time verticale l’anzianità contributiva utile per ottenere le prestazioni previdenziali comprende anche i periodi di non lavoro.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La Corte ribadisce i principi già affermati con la sentenza n. 24647/15 (nel n. 23 della Newsletter del 2015) con riferimento ad un lavoratore con contratto a part-time verticale ciclico, che alternava sostanzialmente un mese di lavoro pieno ad un mese di non lavoro. Secondo l’INPS, durante i mesi di assenza di lavoro non doveva decorrere l’anzianità contributiva utile per il diritto a pensione. La Corte, invocando il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo parziale stabilito dal diritto comunitario, come interpretato dalla sentenza della Corte di giustizia UE n. 395 del 10 giugno 2010 e richiamato da Corte cost. n. 36 del 2012, ha dato torto all’ente previdenziale, confermando il principio indicato. – Sezione: previdenza