Corte di Cassazione, sentenza 10 novembre 2022, n. 33130
Sgravi contributivi alle cooperative sociali: la soglia utile del 30% di lavoratori svantaggiati si riferisce solo a quelli subordinati.
La Corte d’appello aveva escluso il diritto di una società cooperativa a usufruire degli sgravi contributivi per i lavoratori “svantaggiati”, previsti dall’art. 4, co. 3, l. 381/91, ritenendo che non fosse stato rispettato il requisito, imposto dalla legge per poter beneficiare degli sgravi, in base al quale i lavoratori svantaggiati devono rappresentare “almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa”. In motivazione, i giudici di merito avevano spiegato di aver incluso nella base di calcolo della percentuale del trenta per cento tutti coloro che risultavano occupati presso la cooperativa, ivi inclusi i lavoratori c.d. parasubordinati, e non i soli titolari di rapporto di lavoro subordinato. La Cassazione, accogliendo il ricorso della cooperativa, afferma il principio sopra richiamato, osservando in particolare che (i) l’interpretazione della disposizione in esame deve tenere conto del contesto normativo dell’inizio degli anni Novanta, caratterizzato da un mercato del lavoro legato alla regola della stabilità dell’impiego e nel quale le forme flessibili del lavoro rappresentavano un’eccezione; (ii) l’inclusione dei lavoratori “svantaggiati”, perseguita con la legge del 1991, era dunque volta a favorire l’assunzione degli stessi con contratti di lavoro subordinato; (iii) conseguentemente, e per ragioni di coerenza, il rapporto del trenta per cento fissato dal secondo comma dell’art. 4 non può che riguardare termini omogenei, vale a dire “lavoratori svantaggiati subordinati” e “lavoratori subordinati (già in organico) della cooperativa”, posto che i primi vanno a incrementare il numero dei secondi.