Corte di cassazione, sentenza 11 febbraio 2019 n. 3914

11 Febbraio 2019

L’attività di direzione di un cantiere da parte di un ingegnere non comporta necessariamente l’obbligo d’iscrizione all’INARCASSA.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Ribadendo che l’obbligo di versamento dei contributi all’INARCASSA riguarda anche il reddito proveniente da attività che, pur non essendo tipiche della professione di ingegnere (o di architetto), comportano l’applicazione delle conoscenze tipiche di tale professione, la Corte conferma l’esclusione dall’obbligo di iscrizione di un ingegnere che svolgeva compiti di direttore di cantiere, in assenza della prova da parte dell’INARCASSA di avere egli utilizzato in tale attività conoscenze tipiche della professione di ingegnere.
Sezione: previdenziale