Corte di cassazione, sentenza 11 gennaio 2019 n. 517

11 Gennaio 2019

In caso di riforma di una sentenza, la restituzione di quanto indebitamente corrisposto al lavoratore riguarda unicamente il netto delle somme erogate.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Il caso esaminato dalla Corte è quello della riforma, parziale o totale, di una sentenza esecutiva e della conseguente richiesta del datore di lavoro al lavoratore di restituzione, al lordo di ritenute o al netto, di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado. Per quanto riguarda le ritenute fiscali, la Corte ricorda che è principalmente il datore di lavoro che può chiederne la restituzione al lavoratore e inoltre ribadisce il principio per cui il datore di lavoro non può pretendere dal lavoratore la restituzione di somme, quali le ritenute fiscali, mai entrate nel patrimonio di quest’ultimo. Per quanto riguarda poi l’indebito contributivo, il datore di lavoro che ha effettuato le ritenute, quale responsabile diretto perso l’ente previdenziale anche per la parte a carico del lavoratore, è l’unico legittimato a chiederne la restituzione.
Sezione: previdenziale