Corte di cassazione, sentenza 11 maggio 2018 n. 11414
Anche l’intera indennità di volo compone la base di calcolo dell’indennità di maternità dell’assistente di volo.
In giudizio, l’ente erogatore dell’indennità di maternità sosteneva che, parallelamente al sistema di calcolo dell’indennità di malattia, anche l’indennità di maternità dell’assistente di volo debba calcolarsi tenendo conto unicamente del 50% dell’indennità di volo. Viceversa la Corte, ricostruendo diversamente e in maniera corretta le fonti normative disciplinanti l’istituto, afferma che l’indennità di maternità presenta una disciplina autonoma anche con riguardo al livello del trattamento economico garantito, che tiene conto delle particolari esigenze anche economiche della maternità e conclude interpretando la normativa relativa nel senso di cui alla massima.
Sezione: previdenza