Corte di cassazione, sentenza 11 settembre 2017 n. 21053

11 Settembre 2017

Anche la mancata comunicazione agli enti competenti del nominativo del responsabile della prevenzione e protezione del lavoro fa perdere gli sgravi contributivi.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La legge n. 448/1998, nel prevedere per alcuni anni e in determinate regioni sgravi contributivi per nuove assunzioni disposte ad incremento dell’occupazione esistente, li subordinava tra l’altro al rispetto, da parte dei datori di lavoro, “delle prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal D. Lgs. n. 626/1994…”. A seguito della revoca degli sgravi già concessi, motivata dalla mancata comunicazione all’Ispettorato del lavoro e alle USL competenti del nominativo del responsabile della salute e sicurezza, prescritta dal D. Lgs. citato, un datore di lavoro aveva sostenuto in giudizio che la violazione aveva carattere meramente formale e non incideva sulle misure effettivamente da lui adottate a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. La Corte lo smentisce, rilevando l’importanza non secondaria ai fini indicati dell’istituzione di un organo garante dell’osservanza di adeguate misure di sicurezza.
Sezione: previdenza