Corte di cassazione, sentenza 12 dicembre 2014 n. 26229

12 Dicembre 2014

I diritti quesiti non si toccano. Le Casse di previdenza private non possono nei loro regolamenti ridurre le prestazioni pensionistiche in godimento.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso esaminato, la Cassa di previdenza dei dottori commercialisti, adottando nel 2004 un proprio regolamento, aveva stabilito per le pensioni più alte un contributo di solidarietà a vantaggio della gestione complessiva, estendendo tale prelievo anche alle pensioni già maturate e liquidate, che pertanto subivano una decurtazione. La Corte, rilevando che la legge del tempo, pur ispirata a criteri di solidarietà tra i vari iscritti alla cassa di previdenza privata, non prevedeva per queste ultime la possibilità di tali decurtazioni della pensione già in atto, ha confermato sul punto l’annullamento della norma regolamentare e la condanna della cassa a restituire quanto trattenuto ai pensionati. – Sezione: previdenza