Corte di cassazione, sentenza 12 dicembre 2014 n. 26229
I diritti quesiti non si toccano. Le Casse di previdenza private non possono nei loro regolamenti ridurre le prestazioni pensionistiche in godimento.
Nel caso esaminato, la Cassa di previdenza dei dottori commercialisti, adottando nel 2004 un proprio regolamento, aveva stabilito per le pensioni più alte un contributo di solidarietà a vantaggio della gestione complessiva, estendendo tale prelievo anche alle pensioni già maturate e liquidate, che pertanto subivano una decurtazione. La Corte, rilevando che la legge del tempo, pur ispirata a criteri di solidarietà tra i vari iscritti alla cassa di previdenza privata, non prevedeva per queste ultime la possibilità di tali decurtazioni della pensione già in atto, ha confermato sul punto l’annullamento della norma regolamentare e la condanna della cassa a restituire quanto trattenuto ai pensionati. – Sezione: previdenza