Corte di cassazione, sentenza 12 dicembre 2017 n. 29780
Anche per ottenere dalla Cassa forense la pensione di anzianità mediante totalizzazione di contributi di altra gestione l’avvocato deve cancellarsi dall’Albo.
Come è noto, la legge del 1980 sulla previdenza forense prevede che l’avvocato che intenda conseguire dalla Cassa forense la pensione di anzianità, deve cancellarsi dall’Albo avvocati. Con un decreto legislativo del 2006 venne ridisciplinata la possibilità di conseguire la pensione o una maggiore pensione mediante l’istituto della totalizzazione dei contributi versati presso diverse gestioni. In giudizio, l’avvocato ricorrente, avendo versato contributi all’INPS dal 1070 al 1981 e alla Cassa forense dal 1981 al 2006, sosteneva che il decreto del 2006 aveva eliminato il requisito della cancellazione dall’albo per aver diritto alla pensione di anzianità. Con una puntuale ricostruzione storico-sistematica dell’istituto della totalizzazione, la Corte gli dà torto, affermando che la “nuova totalizzazione” non incide sul requisito in questione.
Sezione: previdenza