Corte di cassazione, sentenza 12 gennaio 2015 n. 211

12 Gennaio 2015

La prescrizione triennale del diritto alle prestazioni INAIL è sospesa per 150 giorni dalla presentazione della relativa richiesta in via amministrativa, anche nel caso in cui l’ente non abbia ancora formulato una risposta conclusiva.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Sull’argomento della sospensione della prescrizione delle prestazioni previdenziali in caso di infortunio sul lavoro, si contrappongono due orientamenti della cassazione: secondo il primo la sospensione perdura fino a che l’ente abbia definitivamente provveduto sull’istanza, anche oltre i 150 giorni da essa, mentre per l’altro orientamento, al 150° giorno dall’inizio del procedimento amministrativo la mancata risposta dell’ente va qualificata come silenzio-rifiuto, che pertanto conclude la parentesi sospensiva. La sentenza opta per questo secondo, più diffuso orientamento, con una interpretazione articolata, condotta sia sul piano del tenore letterale della norma di legge che su quello di una sua lettura logico-sistematica.
Sezione: previdenziale.