Corte di cassazione, sentenza 12 marzo 2020 n. 7089

12 Marzo 2020

Dovuta alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS l’indennità di maternità per il periodo di astensione anche se percepiscono redditi svincolati dall’effettiva attività lavorativa.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La pronuncia è relativa al periodo antecedente al 14 giugno 2017, prima che il D.Lgs. n. 81/2017 svincolasse, per questo tipo di lavoratrici, l’indennità per i due mesi precedenti e i tre successivi alla data del parto dall’obbligo di astensione. Con un’accurata analisi della normativa applicabile, la Corte rileva anzitutto che prima della suddetta data sussisteva l’obbligo di astensione delle lavoratrici iscritte alla gestione separata, così come per le lavoratrici dipendenti. Ma data la varietà dei tipi di prestazioni iscritte a tale gestione, era possibile e consentito, per alcuna di esse, l’erogazione di un compenso nel periodo considerato, pur svincolato dalla effettiva prestazione. Tanto si era verificato nel caso esaminato, in cui la Corte riconosce il diritto all’indennità a un’amministratrice di società di capitali, la quale aveva percepito nel periodo di astensione il compenso per la carica, senza effettuare nel medesimo periodo alcuna prestazione.
Sezione: previdenza