Corte di cassazione, sentenza 12 settembre 2018 n. 22177
Anche nel caso in cui la madre lavoratrice autonoma stia percependo l’indennità di maternità, spetta al coniuge lavoratore il permesso di due ore al giorno.
Come è noto tale permesso giornaliero per il primo anno di vita del figlio spetta al padre lavoratore, tra le altre ipotesi, nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma. A quest’ultima la legge attribuisce il diritto a un’indennità giornaliera di maternità per cinque mesi (due antecedenti alla data presunta del parto e tre successivi a questo). In giudizio, l’INPS sosteneva che, parallelamente a quanto stabilito nel caso in cui ambedue i genitori siano lavoratori subordinati, i permessi non spettino al padre lavoratore nei mesi in cui la madre lavoratrice autonoma percepisce l’indennità di maternità. La Corte esclude tale parallelismo, per la differenza di trattamento normativo della madre a seconda che si tratti di lavoratrice autonoma o dipendente.
Sezione: previdenza