Corte di cassazione, sentenza 13 aprile 2016 n. 7313

13 Aprile 2016

Indennizzabile l’infortunio in itinere anche se la distanza casa-luogo di lavoro è coperta in bicicletta.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Come è noto, l’infortunio in itinere avvenuto con l’uso di un mezzo di trasporto privato nel percorso casa-luogo di lavoro è per legge indennizzabile solo se tale uso è “necessitato”. Valorizzando lo sviluppo che la nozione di “uso necessitato” ha avuto nella giurisprudenza formatasi nella materia, in applicazione di un criterio di normalità-razionalità che tiene conto degli standard comportamentali esistenti in corrispondenza dei valori guida dell’Ordinamento in un determinato contesto storico, la Corte giunge ad affermare (in ciò anticipando anche per il periodo precedente quanto stabilito per il futuro dalla recente legge n.211 del 2015) che l’uso della bicicletta può dirsi sempre necessitato, ai fini indicati, in quanto mezzo di più comoda percorrenza e di più rapido collegamento col luogo di lavoro e con la comunità familiare, il quale, nel contempo, rappresenta uno strumento di mobilità sostenibile, sul piano economico, sociale e ambientale, che l’Ordinamento sempre più favorisce. – Sezione: previdenza.