Corte di cassazione, sentenza 13 dicembre 2021 n. 39531
Ai dati dei beneficiari di un Fondo di previdenza integrativa può avere accesso, senza consenso del titolare. il portatore di un interesse tutelabile in sede giudiziaria, anche nei confronti di terzi.
L’erede di un dirigente iscritto a un Fondo di previdenza integrativo aveva chiesto l’accesso ai dati relativi ai beneficiari del fondo designati dal coniuge defunto, per poter promuovere un giudizio di lesione della legittima, avendo appreso che l’ex coniuge, poco prima di morire, aveva mutato il beneficiario, sostituendo lei con altra persona. Mentre il Fondo si era opposto a tale richiesta, invocando la disciplina sull’accesso ai dati personali del de cuius, la Corte afferma viceversa che, nel caso esaminato, si tratta di dati di terzi, per il quale vale la regola di cui alla massima, ritenuta espressione di un principio generale, per cui l’interesse alla riservatezza dei dati personali deve cedere a fronte della tutela di interessi giuridicamente ritenuti dal legislatore prevalenti, tra i quali quello all’esercizio del diritto di difesa in giudizio.