Corte di cassazione, sentenza 13 febbraio 2018 n. 3459

13 Febbraio 2018

Ai fini della modifica dell’inquadramento previdenziale dell’azienda, il datore di lavoro non ha l’obbligo di specifica comunicazione all’INPS della variazioni intervenute nell’attività di impresa.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In un caso in cui l’INPS, provvedendo d’ufficio al mutamento della classificazione di una società da artigianale a industriale, attribuendo al provvedimento efficacia retroattiva in ragione del fatto che l’impresa non aveva tempestivamente comunicato gli elementi di variazione dell’attività a fondamento della modifica d’inquadramento (nella specie, il numero dei dipendenti), la Corte, analizzando la normativa di legge, afferma che nessuna disposizione impone all’imprenditore un obbligo siffatto, sicchè gli elementi per procedere al mutamento d’ufficio della classificazione sono desumibili da atti e comunicazioni diretti ad altri fini (nel caso di specie, i modelli di comunicazione periodica DM10 e E-mens, contenenti i dati relativi al numero e alla tipologia dei dipendenti).
Sezione: previdenza