Corte di cassazione, sentenza 14 febbraio 2019 n. 4432

14 Febbraio 2019

Prescrizione decennale per il recupero dei benefici contributivi per i contratti di formazione e lavoro.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Come è noto, nel 1999, la Commissione europea dichiarò contrario al diritto dell’Unione la concessione di benefici contributivi per la maggior parte dei contratti di formazione e lavoro italiani, in quanto valutati come aiuti di Stato violativi della concorrenza. Nel caso esaminato la Corte ribadisce che la prescrizione applicabile all’azione dell’INPS di recupero delle somme erogate per tale titolo di beneficio contributivo è quella ordinaria decennale (decorrente dal 4 giugno 1999, data della notifica alla repubblica italiana della decisione della Commissione) e non quella quinquennale stabilita per le normali azioni di recupero di contributi previdenziali e assistenziali. La Corte precisa altresì che il recupero riguarda anche le imprese di fornitura di manodopera temporanea portuale, che, secondo la parte soccombente, sarebbero viceversa autorizzate ad agire in regime di monopolio. – Sezione: previdenziale