Corte di cassazione, sentenza 14 settembre 2021 n. 24694
La pensione di reversibilità non spetta alle convivenze di fatto formatesi e cessate prima della legge sulle unioni civili (n. 76/2016).
Il partner superstite di un architetto deceduto prima dell’entrata in vigore della legge n. 78 del 2016, che riconosce (tra gli altri diritti) la pensione di reversibilità alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, aveva promosso il presente giudizio per ottenere l’applicazione retroattiva della legge. La Corte d’appello gli aveva riconosciuto la pensione di reversibilità, invocando l’art. 2 Cost., per di più senza attivare, in proposito, l’intervento della Corte costituzionale, in ragione dell’omogeneità delle situazioni prima e dopo la legge. La Cassazione annulla la sentenza della Corte d’appello, in base al principio d’irretroattività delle leggi, escludendo altresì un contrasto diretto della normativa vigente con l’art. 2 Cost.