Corte di cassazione, sentenza 15 maggio 2015 n. 10046

15 Maggio 2015

Ribadito che non sono soggette a contributi previdenziali le somme erogate alla cessazione del rapporto di lavoro, delle quali risulti, anche per presunzioni, la natura di incentivo all’esodo.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso esaminato, l’ente previdenziale che in giudizio pretendeva il versamento dei contributi sosteneva che, per il relativo esonero, fosse necessario che la natura di erogazioni incentivanti l’esodo risultasse da un accordo antecedente la data di risoluzione del rapporto. Nel ribadire la più ampia interpretazione della legge, la Corte di cassazione ha ritenuto corretto l’accertamento dei giudici di merito, che hanno desunto la natura effettivamente incentivante di somme aggiuntive pagate alla cessazione del rapporto di lavoro da una serie di elementi indicativi, nel quadro di un programma della società di riduzione dell’organico dei dipendenti, da realizzare anche attraverso risoluzioni consensuali incentivate del rapporto di lavoro. – Sezione: previdenziale.