Corte di cassazione, sentenza 15 ottobre 2015 n. 20845

15 Ottobre 2015

L’autoliquidazione di sgravi contributivi in assenza dei relativi presupposti realizza l’ipotesi di evasione contributiva e non la meno grave prevista per l’omesso versamento di contributi.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso in esame, si trattava degli sgravi contributivi previsti dalla legge m. 448 del 1998 in caso di incremento dell’occupazione nell’impresa, successivamente accertato insussistente dall’INPS che aveva pertanto applicato la sanzione prevista in caso di evasione contributiva. L’impresa aveva chiesto la derubricazione della sanzione in quella meno grave prevista per l’omissione contributiva, deducendo deducendo di non avere posto in essere particolari artifici, in quanto dai propri documenti contabili risultavano regolarmente le mancate assunzioni, quindi facilmente accertabili dall’INPS. La Corte, richiamando la propria giurisprudenza in materia di denunce mensili all’INPS (cfr., da ultimo, Cass. n. 17119/15 nel n. 16 della Newsletter), ha respinto questa difesa, ribadendo che la sanzione per l’omesso versamento si applica unicamente nel caso in cui il debito contributivo sia stato lealmente dichiarato all’INPS e difetti solo il relativo versamento.
Sezione: previdenziale.