Corte di cassazione, sentenza 16 marzo 2015 n. 5160

16 Marzo 2015

Il termine triennale di prescrizione per recuperare dal datore di lavoro quanto dall’INAIL erogato al lavoratore infortunato decorre, se non sia iniziato alcun processo penale a carico del datore di lavoro, dalla data di liquidazione dell’indennizzo al danneggiato.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Come è noto, in caso di infortunio sul lavoro che ha comportato l’erogazione dell’indennizzo INAIL in favore del danneggiato, l’originario sistema assicurativo di cui al D.P.R. n. 1124/1965 istituiva uno stretto collegamento tra giudizio penale e giudizio civile dell’INAIL per recuperare quanto erogato al danneggiato, nel senso che l’azione di regresso dell’INAIL era condizionata dalla sentenza penale di condanna o di proscioglimento per morte o per amnistia del datore di lavoro. Conseguentemente anche il termine triennale stabilito per promuovere l’azione di regresso veniva fatto decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale. Modificatosi il sistema per effetto di una serie di aggiustamenti apportati da sentenze della Corte costituzionale, per cui, in particolare, l’azione di regresso può oggi essere promossa anche in assenza di un processo penale e la responsabilità penale del datore di lavoro può, in questo caso, essere accertata dal giudice civile nel giudizio di regresso, occorreva adattare a tale nuova situazione normativa la disposizione relativa alla decorrenza del termine triennale stabilito per l’azione di regresso. In presenza di diversi orientamenti della sezione lavoro della Corte, sono ora intervenute le sezioni unite della stessa, precisando anzitutto che il termine triennale è di prescrizione e non di decadenza e quindi è soggetto alle ordinarie cause di sospensione e inoltre che la sua decorrenza, nel caso in cui non sia mai iniziato il processo penale, deve farsi risalire al momento in cui è stato liquidato l’indennizzo al lavoratore danneggiato.
Sezione: previdenza