Corte di cassazione, sentenza 16 settembre 2014 n. 19496

16 Settembre 2014

Inapplicabili le regole sui limiti alla ripetibilità delle prestazioni previdenziali indebite nel caso in cui queste derivino dall’esecuzione di una sentenza successivamente riformata in appello.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso esaminato dalla Corte si trattava del recupero da parte dell’INAIL, mediante trattenuta (nei limiti di un quinto) sulla rendita da infortunio di un assicurato, di quanto erogato in più in esecuzione di una sentenza successivamente riformata in parte dai giudici di appello. Alla contestazione giudiziale dell’assicurato (che invocava la regola dell’impignorabilità delle rendite INAIL), i giudici hanno affermato che la fattispecie non è disciplinata dalla normativa speciale prevista per gli indebiti previdenziali ma dall’art. 336, 2° comma cod. proc. civ. – Sezione: Previdenziale