Corte di cassazione, sentenza 17 giugno 2021 n. 17430
In materia previdenziale, un termine di decadenza che sia previsto ex novo dalla legge si applica anche alle situazioni soggettive già in atto, ma con decorrenza dall’entrata in vigore della legge.
Un pensionato aveva chiesto la riliquidazione della pensione, che la Corte d’appello aveva ritenuto accoglibile nei limiti della prescrizione quinquennale stabilita dall’art. 38 del D.L. n. 98/2011. Viceversa, la Corte ritiene che all’ipotesi di domande per ottenere una prestazione solo parzialmente già riconosciuta sia applicabile la decadenza triennale prevista dallo stesso decreto legge del 2011, ma con decorrenza del termine dall’entrata in vigore della legge che lo prevede. Infine la Corte afferma che la decadenza determina l’estinzione triennale dei soli ratei della prestazione richiesta e non anche di questa, nella sua interezza.