Corte di cassazione, sentenza 18 dicembre 2018 n. 32706

18 Dicembre 2018

Inammissibile la domanda giudiziaria dei benefici contributivi per esposizione all’amianto se non preceduta della richiesta amministrativa all’INPS.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La regola viene dalla Corte ribadita in un caso in cui il lavoratore aveva presentato la domanda in via amministrativa all’INAIL e non all’ente erogatore della prestazione. Con l’occasione, la Cassazione ricorda che la domanda in via amministrativa rivolta all’ente erogatore di una prestazione previdenziale (nel caso di specie, appunto, l’INPS), costituisce, a differenza del ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo ex art. 443 c.p.c., elemento costitutivo del diritto alla stessa.
Sezione: previdenziale