Corte di cassazione, sentenza 18 gennaio 2018 n. 1172

18 Gennaio 2018

L’ingegnere lavoratore dipendente che svolge anche attività professionale deve essere iscritto alla Gestione separata INPS, anche se versa il [solo] contributo integrativo alla INARCASSA.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Intervenendo per la prima volta in una materia che aveva registrato discordi orientamenti nella giurisprudenza di merito, la Corte, dopo aver ricordato che la Gestione separata INPS è stata pensata dal legislatore per raccogliere tutte quelle attività lavorative non soggette all’iscrizione ad altre gestioni previdenziali, vi ha collocato l’attività professionale dell’ingegnere che per la concomitante attività di lavoro subordinato è iscritto alla Gestione generale INPS. E ciò nonostante che, svolgendo la propria attività professionale, l’ingegnere sia comunque tenuto a versare il contributo integrativo all’INASARCA, presso la quale purtuttavia non è e non può essere iscritto, in quanto iscritto alla Gestione generale INPS, e non versa il ben più rilevante contributo soggettivo.
Sezione: previdenza