Corte di cassazione, sentenza 18 ottobre 2018 n. 26218

18 Ottobre 2018

Compongono il periodo lavorativo/contributivo utile per l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti anche le giornate non lavorate ma soggette a contribuzione.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

A norma dell’art. 7 D.L. n. 86/1988 (abrogato nel 2012), l’indennità di disoccupazione ordinaria era riconosciuta anche ai lavoratori occasionali o stagionali purché avessero realizzato un anno di contribuzione nel biennio precedente la disoccupazione. Era inoltre possibile fruire, per un limitato numero di giornate, dell’indennità in base a requisiti ridotti (78 giornate lavorative/contributive nell’anno in cui si verifica la disoccupazione). In giudizio era controverso se nei 78 giorni andassero considerate anche le ferie non godute e le giornate di riposo cadenti all’interno di un periodo lavorato. La Corte ribadisce la propria interpretazione in senso affermativo, in quanto trattasi di giornate per le quali è dovuta la contribuzione.
Sezione: previdenza