Corte di cassazione, sentenza 19 aprile 2021 n. 10267
L’avvocato che svolge attività professionale occasionale è obbligato a iscriversi alla gestione separata INPS solo se tale attività produca un reddito annuale superiore a € 5.000,00.
L’INPS aveva chiesto la condanna di un avvocato a iscriversi alla gestione separata, ancorché questi svolgesse solo occasionalmente l’attività professionale, ricavandone un reddito annuo inferiore a € 5.000. Attraverso la puntuale analisi della legislazione vigente in materia d’iscrizione dell’avvocato alla Cassa professionale oppure alla gestione separata dell’INPS, la Cassazione respinge il ricorso, ricordando che quest’ultima può essere obbligatoria anche se l’avvocato svolge l’attività professionale in maniera occasionale, purché questa produca un reddito annuale superiore a € 5.000.00.