Corte di cassazione, sentenza 19 marzo 2018 n. 6776

19 Marzo 2018

L’avvocato che svolge la professione in due Stati membri dell’Unione è soggetto alla legislazione previdenziale dello Stato in cui risiede e svolge una parte sostanziale dell’attività.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Un avvocato tedesco, iscritto contemporaneamente all’Albo avvocati e alla relativa Cassa di previdenza in Germania nonché all’Albo avvocati di Milano, ma svolgente, negli anni presi in considerazione, attività professionale unicamente in Italia, aveva impugnato la decisione italiana di iscriverlo d’ufficio alla Cassa di previdenza avvocati italiana, coi conseguenti obblighi anche contributivi nei confronti di essa. La Corte gli dà torto, applicando la norma del Regolamento CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 n. 883, la quale nell’ipotesi di attività di un professionista svolta sia nel Paese di origine che in altro Paese della Comunità stabilisce la prevalenza della normativa previdenziale dello Stato membro di residenza, ove è stata svolta una parte consistente dell’attività o, in mancanza, quella dello Stato in cui si trova il centro di interessi dell’attività.
Sezione: previdenza