Corte di cassazione, sentenza 20 agosto 2019 n. 21540
Gli utili percepiti quale socio di società di capitale non concorrono a formare il reddito imponibile previdenziale degli artigiani.
L’Inps, titolare della gestione previdenziale degli artigiani, pretendeva viceversa di ricomprendere nel reddito imponibile previdenziale anche gli utili percepiti dal socio di una società a responsabilità limitata, nella quale non svolgeva alcuna attività lavorativa. In proposito, l’ente sosteneva che per interpretare la legge in materia previdenziale non sarebbe corretto il riferimento alle norma fiscali, come impropriamente effettuato dai giudici di merito. La Corte conferma viceversa la coerenza sistematica del riferimento alle norme fiscali, per stabilire quali redditi d’impresa siano assoggettati alla contribuzione previdenziale, concludendo che ne sono esclusi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali.
Sezione: previdenza