Corte di cassazione, sentenza 20 maggio 2021 n. 13918
Il recupero di prestazioni pensionistiche erogate in eccedenza si realizza con la semplice richiesta dell’INPS che attiva il procedimento amministrativo di recupero.
In un caso in cui l’integrazione al minimo non dovuta di una pensione era stata tuttavia attribuita in quanto l’interessata non aveva dichiarato di godere di altra pensione estera, l’INPS aveva proceduto al recupero, comunicandolo all’interessata entro l’anno dalla scoperta. Di fronte alla deduzione dell’interessata che entro l’anno l’INPS avrebbe dovuto per legge procedere all’intero recupero, la Corte, procedendo a un’analisi accurata della giurisprudenza in materia di recupero, “entro l’anno successivo”, di quanto erogato in eccedenza per fatto non imputabile a errore dell’INPS, conclude affermando che entro il termine prescritto di un anno non deve essere completato il recupero, ma è sufficiente che l’INPS proceda a comunicare all’interessato l’avvio del procedimento che conduce a tale recupero.