Corte di cassazione, sentenza 21 aprile 2016 n. 8067

21 Aprile 2016

Inapplicabile agli iscritti all’INPGI la regola del cumulo tra reddito di lavoro e pensione di anzianità, stabilita per gli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.) INPS.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La regola opposta era stata affermata da Cass. n. 1098/2012, che la sentenza in esame disattende ritenendo viceversa applicabile l’art. 15 del regolamento INPGI, che stabilisce al riguardo regole parzialmente diverse rispetto a quelle dell’AGO. L’odierna soluzione fa seguito alla recente pronuncia delle sezioni unite della Corte n. 17585/2015, la quale ha affermato che la disciplina applicabile agli iscritti INPGI, dopo la trasformazione di tale ente in Fondazione (dal 1°.1.1995), è quella adottata dal medesimo Istituto a norma del d.l. n. 201/2011 e non quella generale per gli iscritti all’AGO. – Sezione: previdenza