Corte di cassazione, sentenza 21 aprile 2016 n. 8072

21 Aprile 2016

Il lavoratore può chiedere la liquidazione del Tfr all’Inps anche senza procedere all’esperimento di una procedura esecutiva che secondo l’ordinaria diligenza si prospetti infruttuosa già ex ante.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Qualora sia insolvente un datore di lavoro al quale non siano applicabili le procedure concorsuali (nel caso di specie trattavasi di imprenditore artigiano), il lavoratore può agire nei confronti del fondo di garanzia per ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto, purché provi che il patrimonio dell’impresa risulti insufficiente a soddisfare il credito. La S.C. ritiene che la prova possa essere fornita non soltanto attraverso l’esperimento infruttuoso dell’esecuzione, ma anche con la dichiarazione del curatore dell’insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore e dell’impossibilità di procedere alla liquidazione concorsuale per incapienza dell’attivo. Sezione: previdenza