Corte di cassazione, sentenza 21 dicembre 2017 n. 30699

21 Dicembre 2017

I contributi dovuti all’INPS dal datore di lavoro in caso di mobilità si prescrivono in cinque anni.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Con ampia motivazione, la Corte qualifica le somme che il datore di lavoro deve versare in caso di mobilità a norma dell’art. 5, comma 4° della L. n. 223/1991 come contributi previdenziali e quindi soggetti, secondo l’art. 3, comma 9° della L. n. 335/1995, alla prescrizione quinquennale. L’INPS sosteneva viceversa in giudizio che tali somme abbiano una finalità in buona parte diversa da quella dei contributi previdenziali e soggiacciano pertanto alla regola generale della prescrizione decennale.
Sezione: previdenziale