Corte di cassazione, sentenza 21 novembre 2019 n. 30428
Escluso l’obbligo assicurativo INAIL per gli studi associati di professionisti.
In un caso in cui l’INAIL sosteneva che uno studio di architetti fosse soggetto all’obbligo di assicurazione, la Corte ribadisce il proprio recente orientamento negativo, secondo un’analisi della disciplina legislativa del sistema assicurativo INAIL, che, pur nella sua potenzialità espansiva, non presenta una estensione generalizzata e non è estraneo a limiti insuperabili sia quanto alle attività protette che ai soggetti assicurati. Ha quindi escluso l’equiparazione sostenuta dall’INAIL degli studi di professionisti ai soci di cooperative che svolgono attività manuale o che sovraintendono al lavoro di altri e, come tali, soggetti all’assicurazione obbligatoria.
Sezione: previdenza