Corte di cassazione, sentenza 22 febbraio 2022 n. 5814
Costituisce infortunio indennizzabile l’infarto dovuto allo stress subito dal dipendente nel corso di un viaggio di lavoro.
L’infarto aveva colpito mortalmente il dipendente durante un viaggio di lavoro in Cina, a causa di una situazione di grave stress, dovuto all’annullamento di un volo, successiva inutile attesa di un volo successivo e quindi un viaggio in treno per 700 Km per partecipare a un congresso internazionale. Nel giudizio in cui la moglie e il figlio dell’infortunato avevano chiesto l’indennità dovuta ai superstiti, l’INAIL aveva eccepito la natura non violenta della causa di morte e la mancanza dell’occasione di lavoro dell’evento mortale, che infatti era occorso per cause comuni a ogni viaggiatore. La Corte afferma che l’infarto rappresenta di per sé una causa violenta di morte e che, dopo la riforma del sistema assicurativo INAIL del 2000 (D. LGS. n. 38/2000, art. 12), anche il rischio generico cui soggiace ogni persona che viaggi per lavoro, è tutelato dalla legge sugli infortuni sul lavoro, come occasione dell’infortunio “in itinere”.