Corte di cassazione, sentenza 22 novembre 2018 n. 30275

22 Novembre 2018

Quale tutela previdenziale del ragioniere commercialista, iscritto, come tale, dal 1° gennaio 2008 all’albo unico dei dottori commercialisti, che successivamente acquisisce anche l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista?

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Come è noto, a partire dal 1° gennaio 2008 sono stati aboliti gli Ordini dei dottori commercialisti e i collegi dei periti e ragionieri commercialisti coi relativi albi ed è stato istituito l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nella cui sezione A del relativo albo (dei dottori commercialisti) sono confluiti anche coloro fino ad allora iscritti all’albo dei ragionieri commercialisti, per i quali peraltro permaneva un regime previdenziale differenziato, con obbligo di iscrizione a Casse di previdenza diverse. Nel caso esaminato, un ragioniere commercialista transitato dall’1.1.08 nell’albo unico dei dottori commercialisti, avendo successivamente, nel corso del 2008, altresì acquisito l’idoneità all’esercizio della professione di dottore commercialista, aveva chiesto la cancellazione dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e l’iscrizione a quella dei dottori commercialisti. La Corte censura il diniego opposto dalla Cassa dei ragionieri commercialisti, anche in nome di una persistente diversità tra le due professioni di ragioniere e di dottore commercialista.
Sezione: previdenza