Corte di cassazione, sentenza 23 giugno 2016 n. 13057

23 Giugno 2016

Non è censurabile la sentenza di merito che abbia qualificato come retribuzione imponibile l’incentivo all’esodo concordato dopo la comunicazione del licenziamento.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Com’è noto, la legge esclude dalla retribuzione imponibile l’incentivazione all’esito. Nel caso esaminato, la Cassazione dichiara non censurabile la sentenza di merito che aveva ritenuto simulata la qualificazione di incentivazione all’esodo di somme erogate dalla datrice di lavoro in base ad accordi stipulati dopo la comunicazione del licenziamento a titolo di “composizione delle reciproche pretese derivanti dalla cessazione del rapporto”. Altro indizio valorizzato per ritenere la simulazione era stata la circostanza che nell’accordo transattivo non vi era alcun cenno al pagamento di alcune spettanze finali di natura retributiva, da ritenere pertanto ricomprese nel c.d. incentivo. – Sezione: previdenza