Corte di cassazione, sentenza 23 novembre 2017 n. 27947

23 Novembre 2017

Il diritto alla pensione di anzianità dei dottori commercialisti si perfeziona alla data di decorrenza (per finestre) del trattamento.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

A norma di regolamento della Cassa di previdenza dei dottori commercialisti, la base di calcolo del trattamento pensionistico degli iscritti era passato, a partire dal 1° gennaio 2005, dalla media reddituale degli ultimi quindici anni a quella degli ultimi diciotto. Il ricorrente, potendo vantare i requisiti per il diritto a pensione anticipata di anzianità e avendo presentato la relativa domanda prima di tale data, aveva sostenuto in giudizio che l’ammontare della sua pensione dovesse essere commisurato al più favorevole regime al riguardo vigente prima del 1° gennaio 2005. La Cassazione gli dà torto, ribadendo il proprio orientamento secondo cui, successivamente alla legge n. 449/1997, che introduce precise scadenze temporali (finestre) per l’accesso alla pensione di anzianità anche dei dottori commercialisti, il diritto a pensione (con la relativa disciplina) matura solo al momento dalla decorrenza stabilita per legge (finestra).
Sezione: previdenziale