Corte di cassazione, sentenza 23 novembre 2017 n. 27947
Il diritto alla pensione di anzianità dei dottori commercialisti si perfeziona alla data di decorrenza (per finestre) del trattamento.
A norma di regolamento della Cassa di previdenza dei dottori commercialisti, la base di calcolo del trattamento pensionistico degli iscritti era passato, a partire dal 1° gennaio 2005, dalla media reddituale degli ultimi quindici anni a quella degli ultimi diciotto. Il ricorrente, potendo vantare i requisiti per il diritto a pensione anticipata di anzianità e avendo presentato la relativa domanda prima di tale data, aveva sostenuto in giudizio che l’ammontare della sua pensione dovesse essere commisurato al più favorevole regime al riguardo vigente prima del 1° gennaio 2005. La Cassazione gli dà torto, ribadendo il proprio orientamento secondo cui, successivamente alla legge n. 449/1997, che introduce precise scadenze temporali (finestre) per l’accesso alla pensione di anzianità anche dei dottori commercialisti, il diritto a pensione (con la relativa disciplina) matura solo al momento dalla decorrenza stabilita per legge (finestra).
Sezione: previdenziale