Corte di cassazione, sentenza 23 ottobre 2018 n. 26820

23 Ottobre 2018

La domanda di condono previdenziale non interrompe la prescrizione del credito contributivo.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso esaminato si trattava di contributi dovuti alla Cassa di previdenza forense da un avvocato, che al riguardo aveva formulato domanda di condono. Essendo residuata parte del credito contributivo, la Cassa ne aveva chiesto il pagamento, paralizzato dall’eccezione di intervenuta prescrizione. La Corte ribadisce, con la massima in commento, la propria costante giurisprudenza in materia, negando alla domanda di condono previdenziale il valore di atto di riconoscimento di debito, idoneo a interrompere la prescrizione.
Sezione: previdenziale