Corte di cassazione, sentenza 24 luglio 2018 n. 19638
Spetta alla Cassa di previdenza commercialisti annullare, ai fini della pensione, periodi contributivi dell’assicurato per l’esercizio della professione in situazioni di incompatibilità.
In un caso in cui la Cassa di previdenza, in sede di liquidazione della pensione, aveva annullato alcuni periodi contributivi di un commercialista in relazione agli anni in cui questi aveva altresì ricoperto la carica di amministratore delegato di una società, la sezione lavoro della Corte si allinea alla recente pronuncia delle sezioni unite (sentenza 1° febbraio 2017 n. 2612, in questa Newsletter n. 4/2017) nell’affermare che la Cassa è titolare di un potere autonomo di verifica dei requisiti necessari per il riconoscimento degli anni d’iscrizione utili per la pensione.
Sezione: previdenza