Corte di cassazione, sentenza 25 novembre 2019 n. 30670

25 Novembre 2019

Improponibile, nei confronti della Cassa Forense, la domanda giudiziale di restituzione di contributi, se non preceduta dalla richiesta in via amministrativa.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso esaminato, un avvocato, a seguito della cancellazione, operata dalla Cassa, di alcuni anni di anzianità contributiva per incompatibilità, aveva richiesto giudizialmente alla Cassa la restituzione dei contributi versati in quegli anni. La pronuncia d’improponibilità consegue all’applicazione della regola consolidata secondo cui la previa domanda in via amministrativa è necessaria ogni qual volta si faccia valere nei confronti dell’ente previdenziale un diritto dapprima non riconosciuto o esercitato.
Sezione: previdenza