Corte di Cassazione, sentenza 25 ottobre 2022, n. 31527
Prescrizione decennale per il diritto del commercialista alla restituzione dei contributi di solidarietà illegittimamente trattenuti dalla pensione.
Tribunale e Corte d’appello avevano condannato la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei dottori commercialisti a restituire a un commercialista in quiescenza il contributo di solidarietà che dal 2009 gli era stato trattenuto sul trattamento pensionistico, dichiarando illegittime le trattenute operate sulla pensione e non prescritta l’azione di restituzione perché soggetta al termine ordinario decennale. La Cassazione, nel confermare la decisione dei giudici di merito, ribadisce anzitutto l’orientamento consolidato secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre contributi di solidarietà, in quanto tali tipologie di prestazioni patrimoniali, non essendo riconducibili ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico, possono essere introdotti solo dal legislatore. Sul fronte della prescrizione, i giudici di legittimità rilevano come la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 n. 4 c.c. richieda la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato. Nel caso di specie, poiché il pensionato ha potuto riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà e non anche nel superiore importo spettante senza l’applicazione di tale trattenuta, che è oggetto di controversia, la differenza tra l’importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi a disposizione, pagabile. Conseguentemente, non può applicarsi la prescrizione quinquennale, ma quella ordinaria decennale prevista dall’art. 2946 c.c.